IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 35, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lettere, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di grammatica greca e latina e' abrogato e sostituito dai seguenti:
grammatica greca;
grammatica latina.
L'art. 69, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di calcoli statistici applicati alla biologia muta la denominazione in quella di "metodi matematici e statistici in chimica e biologia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1