DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 717/1978 - Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per la parte riguardante la classificazione dell'I.N.P.D.A.I. tra gli enti di notevole importanza anziche' tra quelli di normale rilievo e conseguente correzione della t

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per la parte riguardante la classificazione dell'I.N.P.D.A.I. tra gli enti di notevole importanza anziche' tra quelli di normale rilievo e conseguente correzione della t

Numero 717 Anno 1978 GU 21.11.1978 Codice 078U0717

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;717

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A parziale rettifica del decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 19 settembre 1975, al direttore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.), la cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, e' attribuito il secondo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20 al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato.


Art. 2

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Comma 1

In conseguenza di quanto stabilito nel precedente art. 1 alla tabella di equiparazione tra ruoli e categoria del preesistente ordinamento dell'I.N.P.D.A.I. e ruolo e qualifiche del nuovo ordinamento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le seguenti variazioni:
categoria 1ª, livello 2, in luogo di categoria 1ª, livello 3;
dirigente superiore in corrispondenza della preesistente qualifica di direttore superiore in luogo di dirigente in corrispondenza della preesistente qualifica di direttore superiore; eliminazione della nota A in corrispondenza della preesistente qualifica di direttore superiore.


Art. 3

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Comma 1

La rettifica di cui al precedente art. 1 e le variazioni di cui al successivo art. 2 hanno effetto dal 15 giugno 1976.