DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 677/1978 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 677 Anno 1978 GU 07.11.1978 Codice 078U0677

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1933, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 189 - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
chimica delle sostanze naturali;
endocrinologia;
neurochimica.
Art. 191 - il primo comma del su indicato articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso.
L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame al termine di ogni anno di corso".