DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 668/1978 - Norme integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA.

Norme integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA.

Numero 668 Anno 1978 GU 02.11.1978 Codice 078U0668

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, puo' ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversita' delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, che deve essere in ogni caso superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-bis e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20".


Art. 2

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Comma 1

Il quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio".


Art. 3

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Comma 1

Il quinto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative alla esecuzione dei rimborsi, nonche' le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici".


Art. 4

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Comma 1

Per i rimborsi da effettuare nell'anno 1979, il decreto di cui al precedente art. 3 sara' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1979.