Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 19 dicembre 1957, e il relativo atto integrativo stipulato il 20 gennaio 1958, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di malattie infettive in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.