Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione in godimento alla data del 31 dicembre 1957, sono aumentate del 12%.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La misura delle pensioni liquidate dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1957, sara' determinata sulla base della retribuzione prevista dall'art. 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, comprensiva degli aumenti di carattere collettivo conseguenti agli aumenti del costo della vita intervenuti tra il 1 gennaio 1952 ed il 31 dicembre 1957.