Il secondo comma dell'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli ordini di accreditamento possono, pero', disporsi oltre tale limite per le spese degli stipendi, delle paghe, delle indennita' e delle altre competenze agli ufficiali, agli impiegati civili, ai sottufficiali e militari di truppa e al personale operaio, per le spese di mantenimento delle truppe e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Aeronautica".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1