A decorrere dal 1 ottobre 1953 e' istituito in Palmi un Istituto tecnico agrario statale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, (d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I locali, l'arredamento, l'attrezzatura e l'azienda agraria per l'Istituto di cui al precedente articolo sono forniti dall'Ente morale Scuola tecnica agraria consorziale con sede in Palmi o, in caso di mancato adempimento, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria alla quale fanno carico, in ogni caso, gli oneri relativi alla manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento dei locali e alla fornitura del materiale didattico e di laboratorio.
Art. 3
#Comma 1
Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, e' fissato nella misura di L. 21.000.000 e gravera' sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole ed istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.