La voce n. 5 della tabella B, richiamata nel n. 29 della tabella, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attivita' per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali, e' cosi' modificata:
TABELLA B
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1