DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1385/1957 - Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 111

Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 111

Numero 1385 Anno 1957 GU 21.02.1958 Codice 057U1385

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-09-14;1385

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il personale dell'Aeronautica, impiegato in operazioni di bonifica del territorio e delle acque territoriali da mine, proiettili, bombe ed ordigni esplosivi residuati di guerra e nel rastrellamento e sconfezionamento di detto materiale, per acquistare, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni il diritto ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli svolti tenendo il comando delle operazioni di bonifica sui terreni minati e quelli inerenti alle operazioni compiute sui terreni stessi quale ricercatore o aiutante ricercatore, disattivatore di mine, incaricato della raccolta di mine, nonche' i servizi svolti tenendo il comando di reparti addetti alla rimozione e distruzione di mine ovvero al dragaggio delle stesse o quale addetto alla posa ed al brillamento della carica distruttiva, al recupero ed al brillamento od inertizzazione delle bombe inesplose ovvero di altri ordigni esplosivi;
b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni 90, anche se non consecutivi.
Tale periodo minimo non e' richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti all'espletamento dei servizi predetti.


Art. 2

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Comma 1

Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 dovra' farsi constare in apposite dichiarazioni, da rilasciarsi a cura, delle Direzioni armamento dei Comandi di Z. A. T. e di Aeronautica, o dalle quali risultino:
a) le generalita' dell'interessato;
b) il tipo dell'ordigno esplosivo (mine, bomba, ecc.) il suo stato di rinvenimento;
c) localita' e data dell'operazione compiuta;
d) l'Ente che ha disposto le operazioni;
e) il numero delle giornate di presenza nel particolare servizio.


Art. 3

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Comma 1

Gli enti territoriali competenti, con gli elementi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, invieranno le loro proposte al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale armi e munizioni, la quale, vagliate le relative situazioni, ne fara' segnalazione diretta al competente Ente centrale, che provvedera' al rilascio di apposite dichiarazione.


Art. 4

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Comma 1

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra si applicano, oltre che agli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, anche ai militari e militarizzati addetti ai lavori stessi.
Per il personale militare e militarizzato il computo del servizio potra' essere effettuato, oltre che nei modi previsti dall'art. 2 del decreto 20 febbraio 1948, n. 1116, anche sulla base dei documenti matricolari.