E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 24 gennaio 1956 per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facolta' di agraria della Universita' di Firenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Universita' di Firenze in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.