IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte, in data 3 aprile 1957, n. 4, con la quale si chiede che sia istituito un distinto ufficio di conciliazione con sede nella frazione Sant'Angelo in Grotte dello stesso Comune e competenza sul territorio della frazione stessa;
Uditi i pareri favorevoli del Presidente della Corte di appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte;
Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1° della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1° del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Guardasigilli;
Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
E' istituito nel comune di Sant'Angelo in Grotte un ufficio distinto di conciliazione con sede nella frazione Sant'Angelo in Grotte e competenza sul territorio della frazione stessa.
Il presente decreto entrera' in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1