L'onere derivante all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette e indirette a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, e' determinato in complessive lire 750.000.000 per il periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955 e lire 2.250.000.000 per l'intero anno 1956.
Tale onere e' posto a carico:
1) riferibilmente al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955:
a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 636.775.533;
b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 46.735.100;
c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 10.819.767;
d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da enti locali, per complessive lire 10.710.100, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attivita' di servizio al 1 gennaio 1956;
e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 44.959.500;
2) riferibilmente all'anno 1956:
a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 1.910.326.600;
b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 140.205.300;
c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 32.459.300;
d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali amministrati dagli enti locali per complessive lire 32.130.300, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attivita' di servizio al 1 gennaio 1956;
e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 134.878.500.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'onere di cui al comma primo dell'art. 1 relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1956 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della, legge 4 agosto 1955, n. 692.