E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 18 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per il sig. Vincenzo Ramella di Torino di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.