I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 22 marzo 1955, relativo al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Terni.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1