I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Taranto, l'accordo collettivo 22 gennaio 1947, relativo agli operai dipendenti dalle tipografie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese tipografiche artigiane della provincia di Taranto.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1