DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1224/1959 - Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di neurochirurgia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di neurochirurgia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Numero 1224 Anno 1959 GU 30.01.1960 Codice 059U1224

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1224

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 20 ottobre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della, Universita' di Genova nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettarli.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.