E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 24 luglio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Universita' di Firenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'ottica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
Le somme dovute dalla Universita' di Firenze, concernenti il trattamento economico di attivita' del titolare del posto e il contributo per la costituzione del fondo per il trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sara' nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi.