E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 18 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura, in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dello Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.