E' approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 4 maggio 1957 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro dell'Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla. Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata, alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.