DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1212/1957 - Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica presso l'Universita' degli studi di Milano.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica presso l'Universita' degli studi di Milano.

Numero 1212 Anno 1957 GU 27.12.1957 Codice 057U1212

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-10-23;1212

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 25 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.


Art. 2

#

Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica, ortopedica, in aggiunta ai quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

#

Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e' soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dai servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sara' a carico dell'ente finanziatore.