DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1171/1957 - Sospensione daziaria per macchinari ed attrezzature destinati alla fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa.

Sospensione daziaria per macchinari ed attrezzature destinati alla fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa.

Numero 1171 Anno 1957 GU 16.12.1957 Codice 057U1171

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1171

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di prodotti che rientrano nelle commesse per la difesa.
La sospensione daziaria e limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verra' effettuata non oltre il 31 dicembre 1958, previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.
La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.