E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di prodotti che rientrano nelle commesse per la difesa.
La sospensione daziaria e limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verra' effettuata non oltre il 31 dicembre 1958, previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.
La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.