DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1172/1957 - Esonero dal dazio di importazione di alcune materie prime ed ausiliarie per la produzione della gomma sintetica.

Esonero dal dazio di importazione di alcune materie prime ed ausiliarie per la produzione della gomma sintetica.

Numero 1172 Anno 1957 GU 16.12.1957 Codice 057U1172

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1172

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Divinilbenzolo (voce della tariffa, doganale ex 362-a-5-delta);
Estratti aromatici (voci ex 271-5-b-beta ex 389);
Terziario butilcatecolo (voce ex 364-b-5)
Trietilentetramina (voce ex 370-b-1-beta);
Lecitina (voce ex 370-d-1-gamma);
Sale sodico di acido etilendiamminotetracetico (voce ex 370-d-2);
Sodio dimetilditiocarbammato (voce ex 373-a-4);
Normale dodecil mercaptano e terziario dodecil mercaptano (voce ex 373-a-9);
Paramentano idroperossido (voce ex 376-e);
Talloil distillato (voce ex 388-bis);
Acido metilendinaftalinsolfonico; antiossidanti dei tipi: fosfiti acrilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenilammina e acetone (voce ex 389);
Sapone resinico di potassio; sali sodici di talloil (voce ex 431-a);
Sapone potassico di acidi grassi (voce ex 431-b);
Sapone sodico di acidi grassi (voci ex 431-ce-1 oppure ex 431-d-1).


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.