E' sospesa l'applicazione dei dazi di importazione sui reattori nucleari, nonche' sui materiali (combustibili, moderatori, refrigeranti, ecc,), sulle apparecchiature, attrezzature e relative parti, per la costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non possano essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per studi ed esperimenti o per la produzione di energia o di materiali fissili. - La sospensione daziaria sara' concessa previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.