Con effetto dal 1 luglio 1957 il contributo per gli assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi, comprensivo del contributo supplementare per la indennita' di caropane previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 46% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, nei limiti dei massimali vigenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.