Ai prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto e' estesa la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previsti dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 103, nella misura per ciascuno di essi indicata nella tabella medesima.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le aliquote di restituzione del dazio e degli altri diritti doganali previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 361 per i sottoindicati prodotti sono sostituite dalle seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.