Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Torino in data 16 febbraio 1957 e 17 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di otorinolaringoiatria dell'Universita' di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
Le somme dovute dall'Universita' di Torino, concernenti il trattamento economico di attivita' del titolare del posto ed il contributo per la costituzione del fondo per trattamento di quiescenza eventualmente spettante al titolare medesimo, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio nel quale sara' nominato tale titolare (capitolo 122, art. 13, per la gestione 1957-58) e degli esercizi successivi.