E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 30 agosto 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della Universita' di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.