E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina in data 7 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.