A decorrere dal 1 gennaio 1958, la tassa annua dovuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la rispettiva Borsa valori, stabilita con il decreto Presidenziale 13 febbraio 1957, n. 99, non puo' superare il limite massimo d'importo di L. 3.000.000 (tre milioni).
L'importo della tassa suddetta e' ridotto di un terzo per il primo quinquennio di quotazione presso la Borsa valori di Genova dei titoli di Societa' o Enti gia' ufficialmente quotati presso altre Borse valori e che saranno quotati dal 1 gennaio 1958 presso la Borsa valori di Genova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1