IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1963, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica e' autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori dei comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora (provincia di Roma);
Visto il voto 15 aprile 1960, n. 724, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei comuni di Rocca Priora e Rocca di Papa (provincia di Roma).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1