DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1106/1959 - Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Genetica medica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Genetica medica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.

Numero 1106 Anno 1959 GU 31.12.1959 Codice 059U1106

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 19 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Genetica medica" in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.