E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 29 maggio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del Diritto del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di giurisprudenza, della Universita' di Torino, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora in convezione non si rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.