((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli aiutanti di battaglia, i marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari ed i brigadieri in servizio permanente nonche' i vicebrigadieri in ferma volontaria o rafferma sono iscritti, ai fini dell'avanzamento, per grado e in ordine di anzianita', nei seguenti ruoli:
contingente ordinario;
contingente di mare.
I sottufficiali che facciano parte della categoria del complemento o della categoria della riserva sono iscritti in ruoli corrispondenti a quelli dei sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria o rafferma.
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 4
#Comma 1
La Commissione di avanzamento e le altre Commissioni previste dal presente regolamento sono formate e procedono ai loro lavori con l'osservanza delle norme di cui al presente articolo e al successivo art. 5, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi.
Le Commissioni sono nominate e convocate dal comandante generale e sono composte da ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo di cui il piu' elevato in grado o piu' anziano ha le funzioni di presidente e il meno elevato in grado o meno anziano ha le funzioni di membro segretario.
Art. 5
#Comma 1
Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti i quali si pronunziano con votazione palese ed in ordine inverso di grado e di anzianita'.
Le Commissioni e i superiori gerarchici esprimono il giudizio dichiarando se il candidato sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento ovvero se e' meritevole o non meritevole di partecipare ad esami, esperimenti, concorsi, ovvero se ha riportato o non riportato l'idoneita' nelle prove di esame o negli esperimenti.
Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato, indicando quali dei requisiti prescritti dalla legge facciano difetto.
Quando e' richiesta l'assegnazione di un punteggio esso e' espresso in ventesimi e si considera assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media dei voti assegnati da ciascun membro.
E' giudicato dalla Commissione idoneo o meritevole il candidato che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti ovvero, quando e' richiesta l'assegnazione di un punteggio, il candidato che riporti almeno il punto minimo all'uopo stabilito.
Le graduatorie sono formate sulla base dei punti di merito attribuiti al candidato, dando la precedenza, a parita' di punti, al candidato che ha maggiore anzianita' relativa.
Le graduatorie sono approvate dal comandante generale.
Art. 6
#Comma 1
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Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 9
#Comma 1
Ai sottufficiali e ai militari di truppa valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio.
Il sottufficiale e il militare di truppa dichiarato non idoneo all'avanzamento e' sempre valutato nuovamente in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu precedentemente valutato.
Art. 10
#Comma 1
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Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Comma 2
CAPO II - Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali e militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma
Art. 14
#Comma 1
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Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 17
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 20
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 21
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO, 1995, N. 199, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 28 FRBBRAIO 2001, N. 67 ))
Art. 22
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO, 1995, N. 199, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 28 FRBBRAIO 2001, N. 67 ))
Art. 23
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO, 1995, N. 199, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 28 FRBBRAIO 2001, N. 67 ))
Art. 24
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO, 1995, N. 199, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 28 FRBBRAIO 2001, N. 67 ))
Art. 25
#Comma 1
Le prove scritte si svolgono sotto la vigilanza di Commissioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Comma 2
CAPO III - Concorso di ammissione al corso allievi sottufficiali
Art. 26
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 27
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 28
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 29
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 30
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Comma 2
CAPO IV - Nomina a sottufficiale Sezione 1ª Nomina a sottufficiale degli allievi sottufficiali
Art. 32
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 33
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 34
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 35
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Comma 2
Sezione 2ª - Nomina a sottufficiale degli appuntati proposti per merito di servizio
Art. 36
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Art. 37
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Comma 2
CAPO V - Avanzamento del personale della banda musicale
Art. 38
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199))
Comma 2
CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 39
#Comma 1
Le disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, anche per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo.
Art. 40
#Comma 1
Il servizio prestato dai sottufficiali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli incarichi elencati nella tabella 1 allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 453, e' computato per il compimento dei periodi minimi di comando o di servizio prescritti per la valutazione ai fini dell'avanzamento.
Art. 41
#Comma 1
Il presente regolamento entrera' in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.