L'Istituto potra' istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238.
Art. 9. - Le cartelle, la cui creazione sara' deliberata dal Consiglio di amministrazione giusta il successivo art. 14, sono distinte per saggio di interesse e possono essere ripartite in serie per ciascun saggio.
Le cartelle con l'indicazione della data della deliberazione di creazione, devono essere firmate da un membro del Consiglio di amministrazione, dal direttore generale o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 21 e da un delegato governativo agli effetti della vigilanza di cui al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e relativo regolamento.
Le medesime firme saranno apposte nell'apposito processo verbale - da redigersi nel giorno dell'effettuata emissione - dal quale dovra' risultare il quantitativo delle cartelle emesse, specificando l'importo, il saggio, la serie, il taglio ed i numeri relativi nonche' i mutui definitivi che - per pari importo - vengono vincolati.
Con le stesse modalita' di cui ai due commi precedenti, potranno essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di cartelle unitarie o multiple i numeri delle quali dovranno essere riportati nei predetti certificati.
In caso di sorteggio di numeri di cartelle comprese nei certificati nominativi, verranno apportate nei certificati - a seguito del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate - le occorrenti variazioni di riduzioni o di sostituzione di titoli nuovi a quelli estratti.
Potranno farsi risultare, su detti certificati, annotamenti di vincolo, eventuali cessioni totali o parziali in proprieta' o a semplice garanzia.
Come per le cartelle, cosi' anche per i detti certificati, il relativo modello, deliberato dal Consiglio di amministrazione, verra' sottoposto all'approvazione dell'organo di vigilanza.
Art. 10. - La Societa' e' amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, a seconda che sara' stabilito dalla assemblea chiamata a provvedere alla loro nomina.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso di vacanza, dimissioni, morte, decadenza, incompatibilita' di uno o piu' amministratori, si provvedera' a norma dell'art. 2386 del Codice civile.
Qualora pero' sia venuta a mancare la maggioranza degli amministratori, anche gli altri si intenderanno decaduti e dovra' essere convocata l'assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio.
Art. 12. - Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice presidente ed un segretario.
Quest'ultimo potra' anche essere scelto fuori del Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione puo' nominare tra i suoi membri un amministratore delegato, determinandone i poteri, salvo quanto disposto dal successivo art. 18.
Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Comitato composto del presidente, e in sua vece del vice presidente e di tre consiglieri al quale verranno delegate le facolta' che il Consiglio deliberera' di attribuirgli.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente e, subordinatamente il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 13. - Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del Consiglio e del Comitato, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o dell'amministratore delegato o del Collegio sindacale.
Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o anche altrove, saranno fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello della adunanza e, nei casi d'urgenza, potranno essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.
L'avviso di convocazione, contenente gli affari allo ordine del giorno, sara' inviato anche al delegato governativo, il quale potra' intervenire alle sedute del Consiglio e del Comitato.
Art. 14. - Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'assemblea.
In particolare delibera:
a) sulla concessione dei mutui e sulle loro modalita';
b) sulla formazione del bilancio annuale;
c) salvo il disposto dell'art. 18 lettere c) e d), sulle iscrizioni, rinunzie, surroghe e cancellazioni di ipoteche; le azioni giudiziarie; le eventuali compere e aggiudicazioni dei beni immobili, nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; le cessioni, i trasferimenti, le Vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;
d) sulla ripartizione per l'impiego del capitale, giusta quanto previsto nella seconda parte del precedente art. 7 e l'impiego dei fondi di riserva statutaria e speciale;
e) stabilisce la provvigione dei mutui;
f) delibera la creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;
g) provvede all'istituzione di agenzie nel territorio nazionale, come disposto al precedente art. 3;
h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e licenzia i dipendenti dell'Istituto e ne fissa il trattamento economico.
Art. 15. - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
Per la validita' delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede.
L'art. 17 e' soppresso.
L'art. 18, assume la denominazione di art. 17; esso e' cosi' modificato:
Al Consiglio di amministrazione sara' assegnata, dall'assemblea ordinaria, nella quale avra' luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sara' stabilito dal Consiglio stesso.
E' inserito il seguente nuovo articolo che assume la denominazione di art. 18:
L'amministratore delegato dirige e gestisce l'istituto nei limiti della delega del Consiglio di amministrazione.
All'amministratore delegato spettano comunque i seguenti poteri:
a) di sottoporre al Consiglio ed al Comitato le proposte di affari;
b) di curare la riscossione delle entrate e di ordinare le spese nei limiti stabiliti, provvedendo ai pagamenti occorrenti
c) di promuovere in rappresentanza dell'istituto gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi;
d) di consentire: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni dei patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'istituto; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' integralmente soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento stesso;
e) di proporre la nomina ed il licenziamento dei dipendenti dello Istituto e, nei casi di urgenza, di sospenderli.
Gli articoli 19, 20 e 21 sono cosi' modificati:
Art. 19. - Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore generale e uno o due vice direttori generali o direttori centrali, conferendo loro quelle facolta' e attribuzioni che riterra' opportune.
Art. 20. - Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e nel caso in cui l'amministratore delegato non sia nominato o nel caso di sua assenza ed impedimento assume le facolta' ed i poteri di cui agli articoli 13 e 18.
Art. 21. - Il Consiglio di amministrazione designa chi debba sostituire, in caso di assenza o impedimento, il direttore generale, attribuendogli tutte le facolta' a questi consentite o limitandole.
E' inserito il seguente nuovo articolo che assume la denominazione di art. 22:
La firma sociale spetta:
a) al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'istituto;
b) all'amministratore delegato in unione ad un membro del Consiglio di amministrazione o al direttore generale o ad un vice direttore generale o ad un direttore centrale;
c) all'amministratore delegato singolarmente per gli atti di cui all'art. 18 lettera d);
d) per gli atti sociali di ordinaria amministrazione che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni ed i vaglia nonche' per la corrispondenza ordinaria, compresa quella con le Agenzie, all'amministratore delegato singolarmente oppure, con le modalita' ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione al direttore generale, ai vice direttori generali ed ai direttori centrali.
Qualora l'amministratore delegato non sia nominato o in caso di sua assenza ed impedimento, spettano al direttore generale i poteri di firma come sopra previsti per l'amministratore delegato.
Il Consiglio di amministrazione puo' conferire per singoli atti o categorie di atti, deleghe speciali.
L'intestazione del titolo III e' cosi' modificata "Consiglio di amministrazione - Comitato - Amministratore delegato - Direzione".
L'intestazione del titolo IV e' cosi' modificata:
"Firma sociale".
Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 rimangono invariati e assumono rispettivamente la denominazione di articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1