A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1958, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private di cui alla legge 31 marzo 1950, n. 293, e' maggiorato di un'aliquota pari allo 0,11 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo stesso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.