DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1007/1959 - Applicabilita' nelle province di Vicenza e di Gorizia della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

Applicabilita' nelle province di Vicenza e di Gorizia della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.

Numero 1007 Anno 1959 GU 01.12.1959 Codice 059U1007

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802/433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia, con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Province;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, e' resa, applicabile nel territorio delle province di Vicenza e di Gorizia.