IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2250, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche e' aggiunto quello di "fisiologia vegetale".
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di "fisiologia vegetale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1