E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo in data 21 settembre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e della letteratura araba presso la Facolta' di lettere dell'Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua e letteratura araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.