Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, e' rettificato, in conformita' al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:
"Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1