IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 79. - E' modificato come segue:
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
18) Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni;
19) Tecnologie chimico nucleari;
20) Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni;
21) Microbiologia applicata con esercitazioni.
All'art. 79, il quarto comma, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il corso di chimica fisica e' biennale, e dettato ad anni alterni. "I corsi di "chimica industriale", di "esercitazioni di chimica industriale" e di "esercitazioni di chimica fisica" sono biennali, e si compongono di una I e di una II parte, ciascuna delle quali e' annuale e comporta esame distinto: tali parti I e II sono quindi indipendenti e distinte l'una dall'altra a tutti gli effetti, e la prima parte non avente piu' carattere di propedeuticita' rispetto alla II. Il corso di "impianti chimici" biennale viene dettato in due corsi distinti, ove la II parte, a meno che la Facolta', in casi particolari e da esaminare di volta in volta, non ritenga altrimenti dovra' seguire la I parte del corso: l'esame della prima parte deve essere pero' sempre sostenuto prima di quello della II parte a meno che lo studente non preferisca sostenere un unico esame su entrambe le parti del corso biennale".
Art. 84. - Il terzo comma e' abrogato.
Art. 112. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
8) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale);
9) Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale);
10) Terapia vegetale (semestrale);
11) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
Art. 334. - La denominazione dell'insegnamento obbligatorio nella scuola di perfezionamento in cardiologia "fisiologia dell'apparato cardiovascolare" viene mutata in quella di "fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1