IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
16) Filologia greco-latina;
17) Storia della letteratura latina medioevale;
18) Storia della lingua italiana;
19) Sanscrito;
20) Filologia bizantina;
21) Lingua e letteratura spagnola;
22) Biblioteconomia e bibliografia;
23) Storia della musica;
24) Storia delle tradizioni popolari;
25) Filologia semitica;
26) Epigrafia latina;
27) Storia della geografia.
Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
12) Storia della filosofia antica;
13) Storia della filosofia medioevale;
14) Filosofia della storia;
15) Psicologia;
16) Storia della scienza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1