IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 48. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti:
14) Istituto di antropologia;
15) Istituto di microbiologia.
Art. 68. - Gli Istituti annessi alla Facolta' di medicina veterinaria sono i seguenti:
1) Istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia;
2) Istituto di patologia generale e di anatomia patologica;
3) Istituto di zootecnica generale;
4) Istituto di patologia speciale e clinica medica;
5) Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
6) Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
7) Istituto di ostetricia e ginecologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1