Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Pisa il 15 luglio 1961 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell'art. 1 (sub - art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Art. 3
#Comma 1
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.