I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1957, relativo ai dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1