I rapporti costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo economico 13 ottobre 1955, relativo alla modifica dell'accordo del 30 giugno 1938, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo economico anzidetto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1