I rapporti costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Le norme previdenziali e assistenziali cosi' stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1