I rapporti costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1 luglio 1957, 10 agosto 1957 e 1 dicembre 1957, relativi all'attuazione della previdenza integrativa T..P.S. e dell'assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate dello statuto e dei regolamenti indicati nel preambolo.
Il trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria cosi' stabilito e' inderogabile nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali e di trasporto per i quali trova applicazione l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1