IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al Clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590, e' sostituito dal seguente:
(("Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonche' della indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, e' effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese.
La rata del mese di dicembre scade il giorno 20")).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1