IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 221, relativo alla Scuola di specializzazione in Angiologia e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Presso la Clinica chirurgica e' istituita la Scuola di specializzazione in Angiologia la quale ha lo scopo di conferire adeguata, competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Angiologia".
Art. 222. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto della Clinica chirurgica come medici interni, con diritto a due mesi di vacanza per ogni
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1